Titolo III

Art. 15

Esperti che elaborano le documentazioni

In vigore dal 6 lug 2006
1. A cura del richiedente, i riassunti dettagliati di cui all', comma 5, prima di essere presentati all'AIFA, devono essere elaborati e firmati da esperti in possesso delle necessarie qualifiche tecniche o professionali, correlate alla materia trattata, specificate in un breve curriculum vitae. 2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali di cui al comma 1 giustificano l'eventuale ricorso alla letteratura scientifica di cui all', conformemente alle previsioni dell'allegato tecnico sulla domanda di AIC. 3. I riassunti dettagliati sono parte del dossier che il richiedente presenta all'AIFA.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-15

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Art. 15 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Esperti che elaborano le documentazioni | Portale Normativo