Capo II

Art. 18

Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione

In vigore dal 6 lug 2006
1. I medicinali omeopatici diversi da quelli a cui si riferisce l', comma 1, devono essere autorizzati ed etichettati conformemente agli . Nei riguardi della documentazione presentata a sostegno della domanda si applica il disposto dell', comma 4. Per tali prodotti possono essere previste, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, norme specifiche relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche, in coerenza con i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia. 2. Il titolo IX del presente decreto si applica ai medicinali omeopatici, ad eccezione di quelli ai quali si riferisce l', comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione | Portale Normativo