Titolo III

Art. 13

Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi

In vigore dal 6 lug 2006
1. Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione può consentire che sia fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale al fine della successiva presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali che hanno una identica composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi | Portale Normativo