Capo II

Art. 19

Comunicazioni in ambito comunitario

In vigore dal 6 lug 2006
1. L'AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunità europea ogni informazione necessaria a garantire la qualità e l'innocuità dei medicinali omeopatici prodotti e immessi in commercio nella Comunità europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-19

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Art. 19 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Comunicazioni in ambito comunitario | Portale Normativo