Capo III
Art. 22
Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autorità competente per la registrazione
In vigore dal 6 lug 2006
1. Il richiedente e il titolare della registrazione sono stabiliti nella Comunità europea.
2. La domanda diretta a ottenere una registrazione basata sull'impiego tradizionale deve essere presentata all'AIFA.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-22