Capo III

Art. 22

Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autorità competente per la registrazione

In vigore dal 6 lug 2006
1. Il richiedente e il titolare della registrazione sono stabiliti nella Comunità europea. 2. La domanda diretta a ottenere una registrazione basata sull'impiego tradizionale deve essere presentata all'AIFA.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-22

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Art. 22 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autorità competente per la registrazione | Portale Normativo