Capo III

Art. 25

Diniego della registrazione

In vigore dal 6 lug 2006
1. La registrazione del prodotto basata sull'impiego tradizionale è negata se la domanda non è conforme agli o 23 oppure se sussiste almeno una delle seguenti condizioni: a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata; b) le indicazioni non sono conformi alle condizioni di cui all'; c) il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego; d) i dati sull'impiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data; e) la qualità farmaceutica non è sufficientemente dimostrata. 2. L'AIFA comunica al richiedente, alla Commissione europea e a qualsiasi autorità competente che ne faccia richiesta le decisioni di diniego della registrazione basata sull'impiego tradizionale e le relative motivazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-25

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Art. 25 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Diniego della registrazione | Portale Normativo