Capo III
Art. 26
Domande relative a sostanze o preparati compresi nello specifico elenco comunitario
In vigore dal 6 lug 2006
1. Se la domanda di registrazione del prodotto basata sull'impiego tradizionale si riferisce ad una sostanza vegetale, ad una preparazione vegetale o una loro associazione che figurano nell'elenco previsto dall'articolo 16-septies della direttiva 2001/83/CE non occorre fornire le informazioni di cui all', comma 1, lettere b), c) e d), e conseguentemente il disposto dell', comma 1, lettere c) e d), non trova applicazione.
2. Se una sostanza vegetale, una preparazione vegetale o una loro associazione sono cancellati dall'elenco di cui al comma 1, le registrazioni di medicinali di origine vegetale contenenti tale sostanza o associazione rilasciate ai sensi dello stesso comma sono revocate, salvo nel caso in cui sono presentati entro tre mesi le informazioni e i documenti di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-26