Art. 9

Ricorsi

In vigore dal 22 apr 2003
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell', comma 10, del testo unico, ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell' del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico. 2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo