Art. 12

Copertura finanziaria

In vigore dal 22 apr 2003
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all' della citata legge n. 183 del 1987. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-12

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