Art. 11

Rimpatri

In vigore dal 22 apr 2003
1. Con il decreto di cui all', comma 2, sono stabilite: a) le modalità per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative; b) le modalità per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignità umana; c) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea; d) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-11

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Rimpatri (Art. 11 Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.) — Testo vigente | Portale Normativo