Art. 10
Divieto di allontanamento
In vigore dal 22 apr 2003
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale è allontanata verso quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-10