Art. 8

Informazioni

In vigore dal 22 apr 2003
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che è presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea. 2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-8

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