Art. 4
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
In vigore dal 22 apr 2003
1. Il decreto di cui all', comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilità ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all', comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-4