Art. 7
Istanze di asilo
In vigore dal 22 apr 2003
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all', comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potrà beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all', comma 2, stabilisce le modalità del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-7