Art. 5
Casi di esclusione
In vigore dal 22 apr 2003
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità così come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, così come recepiti dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve tenere conto della gravità del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalità.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell' del testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-5