Art. 6

Ricongiungimento familiare

In vigore dal 22 apr 2003
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto può essere richiesto per: a) il coniuge non legalmente separato; b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni; c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute; d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale. 2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea. 3. Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento. 4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85#art-6

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Ricongiungimento familiare (Art. 6 Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.) — Testo vigente | Portale Normativo