Art. 7

Nulla osta all'impiego

In vigore dal 19 apr 2001
1. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui all', comma 1, lettera a), gli impianti destinati al trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti devono soddisfare, oltre ai requisiti previsti dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, anche le norme internazionali di buona tecnica per l'impiego degli impianti di irradiazione utilizzati nel trattamento degli alimenti raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius di cui al vol. I A della FAO/WHO/CAC, nonché le disposizioni comunitarie adottate in materia. 2. La domanda per il rilascio del nulla osta all'impiego deve contenere, in aggiunta ai dati richiesti sulla base degli articoli 27 e 152-bis, comma 4, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, le informazioni indicate nell'allegato V. 3. Il nulla osta all'impiego indica fra l'altro: a) il prodotto o i prodotti alimentari ammessi che possono essere trattati nell'impianto; b) il tipo di sorgente di radiazione ionizzante utilizzata per il trattamento, l'attività massima della sorgente nel caso di materie radioattive, o, nel caso degli acceleratori, l'energia massima; c) le prescrizioni attinenti le modalità con cui deve essere condotto il trattamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-7

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