Art. 11
Attribuzione del numero all'impianto
In vigore dal 19 apr 2001
1. Il Ministero della sanità attribuisce un numero di riferimento all'impianto relativo all'autorizzazione sanitaria ricevuta ai sensi dell', comma 1, e ne dà comunicazione all'autorità competente che l'ha rilasciata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero al prefetto, che hanno rilasciato il relativo nulla osta di cui all', comma 1, lettera a), nonché alla regione o provincia autonoma interessata.
2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea il nome, l'indirizzo, il numero di riferimento dell'impianto e invia copia dell'autorizzazione, nonché di tutti i provvedimenti di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-11