Art. 12
Registri
In vigore dal 19 apr 2001
1. Gli impianti autorizzati al trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti ai sensi dell', comma 1, devono tenere, per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata, un registro in cui vengono indicati, per ogni lotto di prodotto alimentare trattato:
a) la natura e la quantità dei prodotti alimentari irradiati;
b) il numero di lotto;
c) il richiedente del trattamento di irradiazione;
d) il destinatario dei prodotti alimentari trattati;
e) la data dell'irradiazione;
f) i materiali dei contenitori utilizzati durante il trattamento;
g) i dati per il controllo del processo di irradiazione conformemente all'allegato III, i controlli dosimetrici effettuati e i risultati ottenuti precisando, in particolare, i valori minimo e massimo della dose assorbita e il tipo di radiazione ionizzante;
h) il riferimento alle misurazioni di dose effettuate, prima dell'irradiazione, in sede di validazione del processo di trattamento di ciascun lotto.
2. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati per un periodo di cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-12