Art. 14

Importazione da Paesi terzi

In vigore dal 19 apr 2001
1. I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati soltanto se: a) soddisfano le condizioni relative a tali alimenti, comprese quelle stabilite dal presente decreto legislativo; b) sono accompagnati da documenti che indicano la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato il trattamento di irradiazione e che contengano le informazioni di cui all', comma 1; c) sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità europea e figurante nell'elenco degli impianti riconosciuti redatto e pubblicato dalla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-14

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Importazione da Paesi terzi (Art. 14 Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.) — Testo vigente | Portale Normativo