Art. 14
Importazione da Paesi terzi
In vigore dal 19 apr 2001
1. I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati soltanto se:
a) soddisfano le condizioni relative a tali alimenti, comprese quelle stabilite dal presente decreto legislativo;
b) sono accompagnati da documenti che indicano la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato il trattamento di irradiazione e che contengano le informazioni di cui all', comma 1;
c) sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità europea e figurante nell'elenco degli impianti riconosciuti redatto e pubblicato dalla Commissione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-14