Art. 15

Contenitori

In vigore dal 19 apr 2001
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, si applicano ai materiali utilizzati per contenere i prodotti alimentari sottoposti a radiazioni ionizzanti, anche dopo l'effettuazione del trattamento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-15

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