Art. 10

Comunicazioni fra amministratori

In vigore dal 19 apr 2001
1. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all', comma 1, lettera b), invia al Ministero della sanità copia dell'autorizzazione stessa, nonché ogni provvedimento di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione adottato; analoga comunicazione è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero al prefetto, competenti al rilascio del relativo nulla osta all'impiego di cui all', comma 1, lettera a), nonché alla regione o provincia autonoma interessata. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o il prefetto che hanno rilasciato il nulla osta comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria i provvedimenti di sospensione, di revoca o di modifica del nulla osta stesso da essi adottati; analoga comunicazione è inviata al Ministero della sanità, qualora non partecipante al concerto nell'emanazione dei provvedimenti, nonché alla regione o provincia autonoma interessata.
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Comunicazioni fra amministratori (Art. 10 Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.) — Testo vigente | Portale Normativo