Art. 6

Provvedimenti autorizzativi

In vigore dal 19 apr 2001
1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti di cui all', comma 1, deve avvenire in impianti muniti di entrambi i seguenti provvedimento autorizzativi: a) nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni; b) autorizzazione sanitaria di cui all' della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-6

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