Art. 6
Provvedimenti autorizzativi
In vigore dal 19 apr 2001
1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti di cui all', comma 1, deve avvenire in impianti muniti di entrambi i seguenti provvedimento autorizzativi:
a) nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni;
b) autorizzazione sanitaria di cui all' della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-6