Art. 2
Condizioni del trattamento
In vigore dal 19 apr 2001
1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti può essere effettuato soltanto mediante le sorgenti di radiazioni elencate nell'allegato II e nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I.
2. Il trattamento di cui al comma 1 esclude il ricorso combinato ad un processo chimico avente uno scopo identico a quello di detto trattamento.
3. Il trattamento di cui al comma 1 può essere effettuato soltanato negli impianti autorizzati di cui all', comma 1, secondo le norme di buona tecnica indicate all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-2