Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 19 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e in particolare l' e l'allegato A;
Vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
Vista la direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la produzione, la commercializzazione e l'importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, di seguito denominati "prodotti alimentari", trattati con radiazioni ionizzanti.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e, in particolare, il divieto di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), di aggiungere materie radioattive, anche mediante attivazione, ai prodotti alimentari, il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti alimentari esposti a radiazioni ionizzanti prodotte da strumenti di misura o di controllo purchè la dose assorbita non sia superiore a 0,01 Gy per gli strumenti di controllo che utilizzano neutroni a 0,5 Gy negli altri casi, ad un livello energetico di radiazione non superiore a 10 MeV nel caso di raggi X, 14 MeV nel caso di neutroni e 5 MeV negli altri casi;
b) ai prodotti alimentari preparati per pazienti che necessitano, sotto controllo medico, di alimenti sterilizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-1