Art. 4
Dosi di trattamento
In vigore dal 19 apr 2001
1. Ai fini del presente decreto legislativo, la dose globale media di irradiazione assorbita da un prodotto alimentare deve essere calcolata come indicato nell'allegato III.
2. Il valore massimo della dose globale media di irradiazione assorbita dai prodotti alimentari di cui all' non può superare il livello indicato, per ciascun prodotto, nell'allegato IV e nelle autorizzazioni previste ai sensi dell'.
3. Il valore massimo di cui al comma 2 può essere somministrato in modo frazionato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-4