Art. 18

Norme transitorie

In vigore dal 19 apr 2001
1. Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, continua ad avere validità l'autorizzazione al trattamento con radiazioni ionizzanti di agli, cipolle e patate, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle dosi individuate all', comma 2, del decreto del Ministro della sanità 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 dell'11 ottobre 1973, e delle disposizioni del presente decreto legislativo. 2. Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, può essere autorizzato il trattamento con radiazioni ionizzanti di prodotti alimentari consentito in un altro Stato membro, a condizione che: a) il trattamento dei prodotti alimentari abbia ricevuto parere favorevole da parte del Comitato scientifico dell'alimentazione umana; b) la dose globale media di radiazione assorbita non superi i valori limite raccomandati dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana; c) il trattamento con radiazioni ionizzanti e l'immissione sul mercato siano effettuati in conformità al presente decreto. 3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, indica i prodotti alimentari che, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, possono essere ammessi transitoriamente al trattamento con radiazioni ionizzanti. 4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea le autorizzazioni previste ai sensi dei commi 1 e 2 e le relative condizioni. 5. La commercializzazione dei prodotti alimentari, già trattati con radiazioni ionizzanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle disposizioni dello stesso decreto, è consentita fino al 20 marzo 2001.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-18

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