Art. 19

Sanzioni

In vigore dal 19 apr 2001
1. Alle violazioni degli obblighi relativi alle condizioni, ai prodotti ammessi ed alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti di cui agli si applicano le sanzioni previste dall'articolo 140, comma 1, dei citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni. La stessa pena si applica al trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti effettuato senza l'autorizzazione sanitaria prevista dall', ovvero effettuato nel periodo di sospensione o dopo la revoca dell'autorizzazione stessa, nonché alla violazione delle disposizioni dell' in tema di importazione da Paesi terzi. 2. La violazione degli obblighi di comunicazione dì cui all' è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. La violazione degli obblighi di tenuta e di conservazione del registro di cui all' è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-19

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