Art. 17
Controlli ufficiali
In vigore dal 19 apr 2001
1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, e successive modifiche, comunicano al Ministero della sanità i risultati dei controlli effettuati, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti trattati e le dosi somministrate, sia presso gli impianti di cui all', comma 1, che nella fase di commercializzazione dei prodotti trattati con radiazioni ionizzanti; analoga comunicazione viene inviata alla regione o provincia autonoma interessata.
2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, i metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti sono individuati dall'Istituto superiore di sanità conformemente ai criteri di valutazione di cui all'allegato VI; tali metodi devono essere validati o normalizzati, qualora non lo siano già stati, entro il 1 gennaio 2003.
3. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea i metodi di cui al comma 2, nonché, annualmente, i dati relativi ai controlli di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-17