Art. 9

Comunicazioni riguardanti il responsabile

In vigore dal 19 apr 2001
1. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 3, il titolare dell'autorizzazione sanitaria di cui all', comma 1, lettera b), deve comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione: a) la cessazione per qualsiasi motivo dell'incarico del responsabile di cui all', comma 1, lettera b), compresa la rinuncia dell'accettazione dell'incarico da parte dello stesso; b) la designazione del nuovo responsabile con allegata la dichiarazione dell'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, come previsto dall', comma 1, lettere b) e c); c) la modificazione delle modalità previste all', comma 1, lettera b), controfirmate dal responsabile per accettazione. 2. L'efficacia dell'autorizzazione sanitaria è sospesa sino all'accettazione, da parte del responsabile, dell'incarico e delle modalità di cui al comma 1, lettere b) e c).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-9

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