Art. 3

Prodotti alimentari ammessi al trattamento

In vigore dal 19 apr 2001
1. I prodotti alimentari che possono essere sottoposti al trattamento di cui all' sono quelli indicati nell'allegato IV, fatto salvo quanto previsto all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94#art-3

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