Art. 9

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente: " (Tariffe per il riconoscimento e per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di riconoscimento, autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonché quelle per il rilascio dei certificati, ai sensi degli del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314, come modificato dagli del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo