Art. 6
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. All' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: "e dell'affidamento" sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato non svolge più le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-6