Art. 7

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente: " (Rilascio diretto). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni. 2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari. 3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione. 4. L'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-7

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