Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:
" (Modalità e condizioni per l'autorizzazione). - 1.
L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve:
a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3;
b) avere sviluppato e mantenere un efficace sistema di qualità di cui al punto 6 dei criteri specifici dell'allegato 3, certificato da un istituto indipendente di verifica a tal fine riconosciuto dall'amministrazione;
c) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese le norme applicabili, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto;
d) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-4