Art. 4 · Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

Art. 4

4 / 12

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente: " (Modalità e condizioni per l'autorizzazione). - 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve: a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3; b) avere sviluppato e mantenere un efficace sistema di qualità di cui al punto 6 dei criteri specifici dell'allegato 3, certificato da un istituto indipendente di verifica a tal fine riconosciuto dall'amministrazione; c) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese le norme applicabili, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto; d) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-4