Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente: " (Autorizzazione). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti, che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1. 2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 è soggetto ai controlli previsti dall' ed agli obblighi di informazione di cui all'. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che contiene: a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994; b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto; c) la possibilità di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi; d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché su eventuali modifiche di classificazione o declassamento di navi. 4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 è soggetto all'approvazione dell'amministrazione. 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per i profili di competenza, determina le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-3

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