Art. 8
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:
" (Modalità e condizioni per l'affidamento, sospensione e revoca dello stesso). - 1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all', comma 1, deve soddisfare i requisiti e le condizioni richieste dall'.
2. L'affidamento di cui al comma 1 è disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, per i profili di competenza, secondo la disciplina prevista dall', comma 3.
3. Le modalità per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'affidamento stesso, sono determinate con il decreto di cui all', comma 5.
4. Ai fini della sospensione e della revoca dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-8