Art. 11
Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 8 lug 2000
1. L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, è uno degli organismi affidati di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come sostituito dall' del presente decreto, indicato dall'armatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-11