Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 8 lug 2000
1. Il decreto previsto dall', comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall' è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il decreto di cui al comma 1, successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è comunicato agli organismi riconosciuti che hanno formulato istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998 e delle relative disposizioni attuative. Entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza gli organismi medesimi provvedono ad integrare le suddette istanze in conformità alle disposizioni del predetto decreto. 3. Gli organismi già affidati con provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto forniscono, entro trenta giorni dalla stessa data, a pena di decadenza, la documentazione attestante la conformità alle prescrizioni del presente decreto. 4. Il decreto di cui all' del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dall', è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 1o aprile 1999. 6. Ai sensi dell', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazioni o affidamento è fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione delle stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bordon, Ministro dell'ambiente Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-12

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