Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
In vigore dal 8 lug 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), e, in particolare, gli , comma 4, e 29;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE, modificativa della direttiva 94/57/CE;
Considerato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 1999/2252 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, in ordine alla non conformità del suddetto decreto legislativo n. 314 del 1998 alla citata direttiva 94/57/CE, formulando contestualmente richieste correttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all' del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:
" (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare:
a) disciplina il riconoscimento degli organismi che effettuano attività di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione delle navi;
b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati;
d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-1