Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:
" (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi riconosciuti o autorizzati mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio rispettivamente del provvedimento di riconoscimento e di autorizzazione.
2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all', comma 1, lettera c), nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività degli organismi riconosciuti o autorizzati, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e può effettuare le ispezioni di cui all', comma 3, lettera c).".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-5