Art. 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 8 lug 2000
Modifiche all' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente: " (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi riconosciuti o autorizzati mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio rispettivamente del provvedimento di riconoscimento e di autorizzazione. 2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all', comma 1, lettera c), nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività degli organismi riconosciuti o autorizzati, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e può effettuare le ispezioni di cui all', comma 3, lettera c).".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;169#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo