Art. 12

Organismi notificati, notifica ed autorità di notifica

In vigore dal 19 mar 2016
1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità a norma degli o 13 e delle entità terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti 3.1.2 e 3.1.3, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori e il controllo degli organismi, entità e ispettorati notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'. 2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformità, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori ai fini dell'autorizzazione o del riconoscimento e della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell' della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi ed ispettorati nonché il riconoscimento delle entità terze di cui al comma 1 hanno come presupposto l'accreditamento e sono rilasciati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo, entità od ispettorato corredata del relativo certificato di accreditamento. 3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività. 4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica, il medesimo Ministero ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'attività di autorizzazione, nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità; b) in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle attività; c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitando di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-12

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