Art. 14

Ispettorati degli utilizzatori

In vigore dal 19 mar 2016
1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, è consentita nel territorio italiano l'immissione sul mercato e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o insiemi la cui conformità ai requisiti essenziali di sicurezza sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato in base al comma 7. 2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori non possono recare la marcatura CE. 3. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui al comma 1 possono essere impiegati solo negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato. Il gruppo applica una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, fabbricazione, controllo, manutenzione e uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi. 4. Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano esclusivamente per il gruppo di cui fanno parte. 5. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità da parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F e G, stabiliti all'allegato III. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori che ha autorizzato, i compiti per i quali sono stati designati nonché, per ognuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni del comma 3. 7. Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'organismo unico nazionale di accreditamento, applica le prescrizioni stabilite nell' e si accerta che il gruppo di cui fa parte l'ispettorato applichi i criteri indicati al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-14

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