Art. 10

Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 19 mar 2016
1. Le procedure di valutazione della conformità da applicare a un'attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all', in cui è classificata l'attrezzatura. 2. Le procedure di valutazione della conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti: a) categoria I: modulo A; b) categoria II: modulo A2, modulo D1, modulo E1; c) categoria III: moduli B (tipo di progetto) + D, moduli B (tipo di progetto) + F, moduli B (tipo di produzione) + E, moduli B (tipo di produzione) + C2, modulo H; d) categoria IV: moduli B (tipo di produzione) + D, moduli B (tipo di produzione) + F, modulo G, modulo H1. 3. Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite all'allegato III. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformità, a scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono classificate. Il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, laddove esista. 4. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualità delle attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all', comma 1, lettera a), punto 1), all', comma 1, lettera a), punto 2), primo trattino, e all', comma 1, lettera b), l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive è determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonché nel punto 5.4 del modulo H1. 5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature a pressione della categoria III di cui all', comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato I per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato. 6. Gli insiemi di cui all', comma 2, sono sottoposti a una procedura globale di valutazione della conformità che comprende le seguenti valutazioni: a) la valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme e di cui all', comma 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione della conformità nè di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione è determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature; b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria più elevata tra quelle applicabili alle attrezzature interessate, diversa da quella applicabile agli accessori di sicurezza; c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione della più elevata categoria applicabile alle attrezzature da proteggere. 7. In deroga ai commi 1 e 6 il Ministero dello sviluppo economico può, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato italiano, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all', comma 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai commi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione. 8. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato responsabile dell'esecuzione di tali procedure di valutazione della conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-10

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