Art. 15
Marcatura CE
In vigore dal 19 mar 2016
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all', comma 1, o sulla sua targhetta, e su ciascun insieme di cui all', comma 2, o sulla sua targhetta, per insiemi e attrezzatura che sono completi o in uno stato che consente la verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I. Qualora la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non consente o non giustifica l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. Non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recenti già la marcatura CE all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale marcatura.
4. La marcatura CE è apposta sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme prima della loro immissione sul mercato.
5. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato qualora tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
6. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
7. Le autorità di vigilanza del mercato di cui all' di avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-15