Art. 16

Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE

In vigore dal 19 mar 2016
1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all', qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti l'apposizione della marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all', ingiunge al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di far cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. 2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico dispone il divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o ne dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante: o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-16

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Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE (Art. 16 ((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).) — Testo vigente | Portale Normativo