Art. 21
Tariffe
In vigore dal 19 mar 2016
1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell', le spese connesse al riconoscimento delle entità terze di cui all' e i controlli sulle medesime e le spese relative alla designazione degli ispettorati degli utilizzatori a norma dell', nonché i controlli sugli stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che nel comma 2 del presente articolo le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico». Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-21