Art. 22

Disciplina transitoria

In vigore dal 19 mar 2016
1. Resta consentita la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi conformi alle disposizioni in vigore anteriormente alla data di prima applicazione della direttiva 97/23/CE, ed in particolare alle disposizione dell'abrogato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 6 giugno 1981, n. 154, purchè immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002. 2. È consentita la messa a disposizione sul mercato ovvero la messa in servizio di attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e conformi a tale direttiva e alle relative disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino al termine di vigenza della stessa, purchè immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016. 3. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 97/23/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/68/UE e del presente decreto così come modificato in attuazione della stessa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-22

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