Art. 17

Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 19 mar 2016
1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresì alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea (Art. 17 ((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).) — Testo vigente | Portale Normativo