Art. 17
Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea
In vigore dal 19 mar 2016
1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresì alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-17